IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della fondazione religiosa buddhista denominata "F.P.M.T. Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana", con sede in Pomaia - S. Luce (Pisa), chiede il riconoscimento della personalita' giuridica dell'ente medesimo, costituito con atto pubblico in data 12 dicembre 1995, n. 71471 di repertorio, per notaio Alfiero Fontana e l'approvazione dello statuto recepito in atto pubblico in data 16 ottobre 1998, n. 29318 di repertorio per notaio Gaetano D'Abramo; Visto lo statuto dell'ente; Accertato che il patrimonio e' costituito da beni immobili e dalla somma di circa L. 110.000.000; Visti l'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e l'art. 10 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289; Visto l'art. 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la personalita' giuridica della fondazione religiosa buddhista denominata "F.P.M.T. Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana", con sede in Pomaia - S. Luce (Pisa);