IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  legale  rappresentante  della
fondazione   religiosa  buddhista   denominata  "F.P.M.T.   Italia  -
Fondazione per la preservazione  della tradizione Mahayana", con sede
in  Pomaia  -   S.  Luce  (Pisa),  chiede   il  riconoscimento  della
personalita'  giuridica  dell'ente   medesimo,  costituito  con  atto
pubblico in data 12 dicembre 1995, n. 71471 di repertorio, per notaio
Alfiero  Fontana  e l'approvazione  dello  statuto  recepito in  atto
pubblico in data  16 ottobre 1998, n. 29318 di  repertorio per notaio
Gaetano D'Abramo;
  Visto lo statuto dell'ente;
  Accertato che il patrimonio e'  costituito da beni immobili e dalla
somma di circa L. 110.000.000;
  Visti l'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e l'art. 10 del
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289;
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 25 giugno 1999;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   riconosciuta  la   personalita'  giuridica   della  fondazione
religiosa buddhista  denominata "F.P.M.T. Italia -  Fondazione per la
preservazione della  tradizione Mahayana",  con sede  in Pomaia  - S.
Luce (Pisa);